“La regola è: se una foto è in rete qualcuno vanta sicuramente dei diritti su di essa, e prima di utilizzarla devo necessariamente fare delle verifiche”.
[www.scrivo.me]
Con questa frase bene in mente tentiamo di affrontare la complessa e annosa questione dei diritti d’autore sulle immagini presenti in rete, cercando di apprendere cosa dice la legislazione in merito e provando a districarci tra articoli e cavilli per pubblicare in rete foto e immagini senza incorrere in spiacevoli sorprese. Problema che sorge soprattutto in occasione della realizzazione di siti web o attività di web marketing, quali la condivisione di contenuti sui Social.
Girare per la rete indisturbati e prendere un po’ da un sito e un po’ da un altro tutto quello che ci serve con la convinzione che “se è su internet è di tutti” è una delle azioni più sbagliate e pericolose che si possano fare. E se a questa si aggiunge la spocchia del “tanto chi vuoi che se ne accorga se copio” si cammina proprio sull’orlo di un burrone.
La legge in materia è chiara e, si sa, non ammette ignoranza. Per cui se vogliamo stare tranquilli occorre tenere bene a mente che tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 2575 cc) costituiscono oggetto del diritto d’autore, e pertanto l’autore vanta sulla propria opera un diritto esclusivo “costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 2576 cc) di pubblicarla e di utilizzarla economicamente, nonché di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 2577 cc).
Con particolare riferimento al web inoltre, il legislatore il 18 agosto 2000 con la legge n. 248, ha integrato i suddetti articoli del Codice Civile e la legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevedendo ulteriori disposizioni a tutela del diritto d’autore al fine di combattere la contraffazione e la pirateria online, a seguito degli innumerevoli sviluppi sia commerciali che tecnologici.
In poche parole, tutto quello che si trova in rete e non è di produzione propria va trattato e adoperato con la massima attenzione, in quanto la violazione di tale diritto determina a carico del soggetto contraffattore l’applicazione di consistenti sanzioni civili e penali.
Come comportarsi a seconda dei casi
Assimilata la regola, cerchiamo ora di capire bene i suoi ambiti di applicazione a seconda dei casi, soprattutto in riferimento all’utilizzo delle immagini presenti in rete.
Le immagini fotografiche si devono distinguere innanzitutto tra semplici fotografie e fotografie artistiche.
Per le prime, l’art. 90 l. 633/41 prescrive all’autore della fotografia di specificare, tra le altre cose, “il nome del fotografo, del datore di lavoro, o del committente” (di chi detiene cioè i diritti di utilizzazione economica dell’opera), in mancanza delle quali la riproduzione delle foto non viene considerata abusiva.
Le altre, al contrario, sono considerate opere dell’ingegno, e la loro tutela non è subordinata alle formalità suddette, pertanto la loro riproduzione senza consenso è ritenuta assolutamente abusiva.
La distinzione tra un tipo e l’altro di fotografia è però decisamente di difficile comprensione, soprattutto per l’oggettiva difficoltà di individuare dei parametri sul grado di creatività, che in caso di controversia saranno rimessi unicamente all’autorità giudiziaria, la quale, “oltre ad un criterio di ragionevolezza, potrà solo fare riferimento al gusto ed alle tendenze dello specifico momento storico-artistico nel campo della fotografia”. [www.studiosbordoni.com]
Per cui occorre specificare una regola a monte: cosa la legge considera “fotografia”?
L’art. 87 l. 633/41 considera fotografie “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo (es. le foto digitali), comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Va da sé quindi che nel dubbio è sempre meglio non riprodurre alcuna foto trovata in rete senza il consenso dell’autore (a meno che non gli si paghi un corrispettivo, o ci si procuri in qualche modo legittimamente il diritto di utilizzare immagini protette), perché nella maggior parte dei casi la riproduzione di quell’immagine è protetta dal diritto d’autore e perciò sanzionabile.
Metodi per utilizzare legalmente foto presenti in rete
Tuttavia, esistono in rete dei canali attraverso i quali è possibile acquisire in sicurezza le immagini da utilizzare poi liberamente nella realizzazione del proprio sito web.
– Google Image Search. Non tutti forse sanno che il metodo più immediato per cercare immagini in rete dà la possibilità di filtrare, secondo svariati parametri, le immagini da visualizzare. Tra gli strumenti di ricerca infatti è possibile scegliere le immagini, oltre che per dimensioni, colore, tipo, anche in base ai diritti di utilizzo. Scegliendo l’opzione desiderata (fig.1) si avrà quindi la tranquillità di poter utilizzare un’immagine non coperta da copyright e quindi liberamente (a seconda dei termini di licenza specifici) riproducibile.
Fig.1
– Flickr (ma anche Freeimages, OpenPhoto, Getty Images). È uno dei siti più popolari in fatto di foto, che raccoglie milioni di immagini provenienti da tutto il mondo. Anche qui è possibile impostare dei filtri nelle ricerche e scegliere di visualizzare solo le immagini liberamente utilizzabili.
Tuttavia, non tutte le immagini che vi si trovano sono uguali in termini di licenza. A parte la generale distinzione tra quelle coperte da copyright (facilmente identificabili dalla presenza dello specifico simbolo (©) e della dicitura “tutti i diritti riservati”) e quelle rilasciate sotto la Creative Commons Licence, occorre distingue quest’ultime tra le relative licenze (fig.2):
Fig. 2
– Acquistare immagini. In un’ultima analisi, se né su Google né su Flickr né su nessun altro dei contenitori di immagini è presente l’immagine cercata, è possibile procurarsela da siti specializzati (Shutterstock, iStockphoto, Fotolia) che consentono di acquistarle. Le foto presenti sono generalmente vendute “royalty free” e sono quindi utilizzabili dall’acquirente anche per scopi commerciali. Tuttavia occorre sempre fare riferimento ai termini e condizioni di licenza che ogni venditore applica alle immagini distribuite tramite i propri canali.
Utilizzo legale delle foto presenti sui social network
Particolare attenzione meritano infine le immagini presenti sui social network (es. Facebook, Instagram). Qui quando un utente carica un’immagine accetta le condizioni generali di utilizzo di quel determinato social, e solo e solamente quello ha la licenza di utilizzare e mostrare quel contenuto. Per nessun motivo è corretto quindi pensare che “se una foto è su Facebook è pubblica”. I diritti d’autore su quella fotografia rimangono nella totale disponibilità dell’autore e se si vuole disporre di una determinata fotografia bisogna richiedere esplicitamente la sua autorizzazione.
Quando usare una foto non è illegale
In conclusione, per l’ordinamento italiano, l’utilizzo di opere fotografiche (escluse quelle artistiche) è permesso quando:
- non riportano il nome del fotografo
- non riportano l’anno di produzione
- trascorso un ventennio dalla loro produzione (in tutti gli altri casi le opere sono tutelate per tutta la vita dell’autore e fino al settantesimo anno dopo la sua morte)
- se rappresentano personaggi noti al pubblico (a meno che non rechino un danno per la sua reputazione)
- per scopi scientifici, culturali, didattici, giudiziari
Ma dato che il confine tra una specifica e l’altra di una foto è alquanto scivoloso, è ragionevole considerare più sicuro non utilizzare le foto presenti in rete, perché molto probabilmente non sono libere.
Prima di scrivere di leggi, sarebbe bene conoscere la differenza tra legislatura e legislazione.
È stata una svista, ma non posso che darle ragione. Grazie per la segnalazione.
Grazie Silvia. Molto interessante
Articolo completo, ben documentato e scritto in modo chiaro. Grazie.
Scusa Silvia. Frequento tantissimi Gruppi di ogni genere (non professionali e nemmeno di professionisti), e spesso ne sono anche Amministratore. In molti casi, nei gruppi di facebook, si può accedere agevolmente a tutte le foto inserite in quel gruppo APERTO e LIBERO; ma diventa impossibile risalire a chi ha effettivamente postato l’immagine. Che fare? Grazie.